Organi di indirizzo politico-amministrativo: Dlsg 33/2013 – Art. 13, comma 1, lettera a – Art. 14
Art. 13, comma 1, lettera a
Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze
L’unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio di Istituto.
Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti dei genitori, dei docenti e dal personale ATA.
Secondo la normativa vigente, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Informazioni pubblicate in ottemperanza all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013.
1- Atto di nomina o di proclamazione
2- Indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo: il Consiglio d’Istituto viene eletto ogni tre anni.
3-Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio d’Istituto (es. fine 2015 – elezioni del 2018) e per i tre anni successivi (rimozione prevista dalla normativa alla fine del 2021).
Compiti e funzioni del Consiglio d’Istituto e della Giunta esecutiva
Il Consiglio d’Istituto
Il consiglio d’istituto è l’organo collegiale di governo dell’istituzione scolastica.
Come tale esercita la funzione di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare; elabora e adotta gli indirizzi generali (criteri) e determina le forme di autofinanziamento della scuola, mentre la gestione dell’istituzione e le relative responsabilità fanno capo al dirigente scolastico.
L’esercizio della funzione di indirizzo del consiglio trova la sua massima espressione attraverso l’approvazione del programma annuale proposto dalla giunta esecutiva (bilancio di previsione); l’adozione del Regolamento interno; l’adozione del Piano dell’Offerta formativa (POF); l’individuazione dei criteri generali su diverse materie che regolano la vita della scuola.
In materia finanziaria e patrimoniale il D.I. n 44 dell’1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) specifica che il consiglio:
– approva il programma annuale;
– ratifica i provvedimenti del dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva;
– verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie (variazioni);
– decide in ordine all’affidamento del servizio di cassa;
– stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);
– approva il conto consuntivo;
– (Ulteriori compiti sono attribuiti al CDI per quanto riguarda espressamente le aziende agrarie; le aziende speciali e i convitti, non presenti nella nostra scuola.)
In materia di attività negoziale il consiglio di istituto delibera in ordine:
– alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
– alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, alla costituzione o compartecipazione a borse di studio;
– all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
– ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
– all’adesione a reti di scuole e consorzi;
– all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
– alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
– all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34, com. 1 del D.I. 44/2001;
– all’acquisto di immobili.
Al consiglio di istituto spettano, infine, le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
– contratti di sponsorizzazione;
– contratti di locazione di immobili;
– utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
– convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
– alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
– acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
– contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
– partecipazione a progetti internazionali.
Aspetti generali di indirizzo e funzionamento
(dall’art. 10 Testo unico 297/1994).
Il Consiglio di Istituto delibera relativamente a:
– adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
– criteri generali per la programmazione educativa;
– criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
– promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
– partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
– forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’istituto.
– criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
– Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94.
(dal vigente Ccnl del comparto scuola).
Il Consiglio d’Istituto delibera relativamente a:
– Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie (sulla base delle proposte del collegio dei docenti);
– Attività da retribuire con il fondo d’istituto, acquisita la delibera del collegio docenti (POF e progetti).
La Giunta Esecutiva
Il testo del DI 44/2001 assegna alla giunta esecutiva (organo collegiale previsto dagli artt. 8 e 9 D. L.vo 297/94) come unica competenza residuale il compito di proporre al consiglio d’istituto il programma annuale (bilancio preventivo) con apposita relazione di accompagnamento.
In alcune scuole la giunta esecutiva svolge anche la funzione di organo di garanzia interno per i ricorsi avversi alle sanzioni disciplinari per gli studenti.
Della Giunta Esecutiva fanno parte il dirigente scolastico; il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); un docente, un genitore e un rappresentante del personale ATA, individuati dal Consiglio d’Istituto tra i suoi componenti.
Principali riferimenti normativi di approfondimento
– D.L. n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo unico istruzione)
– D.I. n. 44 dell’1 febbraio 2001 (Regolamento contabile);
– DPR 275 dell’8 marzo 1999 (Autonomia delle istituzioni scolastiche: POF);
– DL 165 del 30 marzo 2001, art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche);
– Ccnl settore scuola 2006/2009 (tuttora vigente)
Articolazione degli uffici – Art. 13, comma 1, lettera b, c
Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
L’articolazione degli uffici; i compiti e le funzioni; la struttura organizzativa delle responsabilità sono riportati nella sezione L’Istituto-Segreteria e nella sezione Organigramma del sito.